Sez. 1, Sentenza n. 1765 del 05/06/1985 Cc. (dep. 18/07/1985) Rv. 170132 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - CAMERA DI CONSIGLIO - PROVVEDIMENTO - DIFFORMITÀ TRA DISPOSITIVO E MOTIVAZIONE - PRINCIPIO VIGENTE IN MATERIA DI SENTENZA DIBATTIMENTALE - NON APPLICABILITÀ - PROVVEDIMENTO CAMERALE - DISPOSITIVO LACUNOSO ED INCOMPLETO - RAPPORTO TRA MOTIVAZIONE E DISPOSIZIONE - INTEGRAZIONE.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - CAMERA DI CONSIGLIO - PROVVEDIMENTO - DIFFORMITÀ TRA DISPOSITIVO E MOTIVAZIONE - PRINCIPIO VIGENTE IN MATERIA DI SENTENZA DIBATTIMENTALE - NON APPLICABILITÀ - PROVVEDIMENTO CAMERALE - DISPOSITIVO LACUNOSO ED INCOMPLETO - RAPPORTO TRA MOTIVAZIONE E DISPOSIZIONE - INTEGRAZIONE.*
Ai provvedimenti emessi in camera di consiglio, tra i quali rientrano quelli concernenti l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, non va esteso il principio, concernente le sentenze dibattimentali, secondo il quale, nel caso di difformità tra dispositivo e motivazione, il primo prevale sulla seconda perché costituisce l'atto tramite il quale il giudice attua la volontà della legge. Nel provvedimento in camera di consiglio, infatti, motivazione e dispositivo vengono contemporaneamente a conoscenza degli interessati, di modo che la motivazione può concorrere col dispositivo a determinare il contenuto reale della decisione. Ne consegue che nella ipotesi di un dispositivo lacunoso ed incompleto, che in modo chiaro non esprime la effettiva volontà del giudice e la reale portata della decisione, il rapporto tra parte in motivazione e parte conclusiva non può che essere di integrazione. (V mass n 160070, in generale; (V mass n 164693).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 148, Cod. Proc. Pen. art. 153, Legge 24/12/1956 num. 1423 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)