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Sez. L, Sentenza n. 2986 del 15/03/1995 (Rv. 491154 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE | Consumazione del ricorso per cassazione - Presupposto - Declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità del precedente ricorso - Conseguenza - Fattispecie in tema di revocazione di sentenza della Cassazione.
Stato
decisa il 1995-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491154-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE

Il principio per cui la consumazione dell'impugnazione che determina la non proponibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 387 cod. proc. civ. si verifica solo se interviene una declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità del precedente ricorso, con la conseguenza che in difetto di tale dichiarazione, deve ritenersi ritualmente proposto un ricorso notificato entro i termini di impugnazione, opera anche con riguardo ai ricorsi per revocazione delle sentenze della corte di Cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 387, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)