Sez. 1, Sentenza n. 9643 del 10/09/1999 (Rv. 529826 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - DICHIARAZIONE DI ADOZIONE - IN GENERE | Appello - Audizione degli appellanti - Necessità - Omissione del'audizione di alcuno degli appellanti - Deduzione da parte di soggetto diverso - Ammissibilità - Esclusione.
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - DICHIARAZIONE DI ADOZIONE - IN GENERE
Nel grado di appello del giudizio di opposizione alla dichiarazione dello stato di adottabilità, mentre devono essere necessariamente sentiti l'appellante e il pubblico ministero, è rimessa alla discrezionalità del giudice la valutazione sull'opportunità di ascoltare, se non appellanti, i genitori e gli altri soggetti indicati nel penultimo comma dell'articolo 15 della legge n. 184 del 1983, la cui audizione è invece obbligatoria nella fase camerale del procedimento e nel primo grado del giudizio di opposizione; peraltro, essendo l'audizione personale degli appellanti stabilita unicamente a maggior tutela dell'interesse sostanziale ad essi riconosciuto, solo gli stessi possono lamentarne l'omissione (nella specie, la S.C. ha affermato che non poteva dolersi della omessa audizione dei genitori appellanti il curatore speciale del minore).
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)