Sez. 1, Sentenza n. 17897 del 04/09/2004 (Rv. 582586 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Disciplina "ex" legge n. 184 del 1983 - Modifiche processuali "ex" legge n. 149 del 2001 - Efficacia - Sospensione - Soggetto legittimato all'opposizione - Mancata proposizione dell'opposizione da parte dello stesso - Legittimazione alle successive impugnazioni e assunzione del ruolo di litisconsorte necessario - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Fattispecie.
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE
Nei giudizi d'impugnazione (ricorso in appello e per cassazione) susseguenti alla pronuncia da parte del tribunale per i minorenni della sentenza sull'opposizione avverso il decreto di adottabilità, dei soggetti che erano legittimati all'opposizione, in quanto destinatari della notificazione del decreto di adottabilità ai sensi dell'art. 15 della legge n. 184 del 1983 (P.M., genitori, parenti entro il quarto grado, tutore) - essendo tuttora sospesa, per effetto di varie disposizioni legislative di proroga, l'entrata in vigore delle norme di carattere processuale introdotte dalla legge n. 149 del 2001, modificatrice della legge n. 184 del 1983 - assumono la qualità di litisconsorti necessari soltanto quelli che abbiano effettivamente proposto l'opposizione, poiché gli altri non hanno la legittimazione ad impugnare la sentenza del tribunale, che spetta, ai sensi dell'art. 17 della stessa legge n. 184 del 1983, ai soggetti destinatari della notifica di quest'ultima, cioè al P.M., all'opponente e al curatore speciale del minore. Detta disciplina manifestamente non si pone in contrasto con i principi costituzionali, presentando la stessa una propria coerenza in relazione alle scelte discrezionali del legislatore, che appaiono adeguate in relazione sia allo scopo primario di tutela del minore, processualmente affidata al curatore speciale, sia ai principi posti dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con legge n. 176 del 1991(nella specie, su appello del Comune di Milano, tutore del minore, la sezione specializzata della Corte di appello aveva riformato la decisione del tribunale per i minorenni che aveva revocato, in accoglimento della opposizione proposta dalla madre, il decreto di adottabilità del minore stesso; la S.C., alla stregua del principio di cui alla massima, ha cassato senza rinvio la sentenza della Corte di merito, dichiarando la inammissibilità dell'appello del predetto Comune, in quanto non legittimato).
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 15 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17, Legge 27/05/1991 num. 176 CORTE COST., Legge 28/03/2001 num. 149 CORTE COST., Tratt. Internaz. 20/11/1989 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)