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Sez. L, Sentenza n. 898 del 01/02/1988 (Rv. 457275 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - PRINCIPIO DELLA IMMUTABILITÀ DELLA CAUSA DI LICENZIAMENTO - RIFERIMENTO AGLI ELEMENTI DI FATTO - QUALIFICAZIONE DEI FATTI - SPETTANZA ESCLUSIVA DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1988-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457275-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - PRINCIPIO DELLA IMMUTABILITÀ DELLA CAUSA DI LICENZIAMENTO - RIFERIMENTO AGLI ELEMENTI DI FATTO - QUALIFICAZIONE DEI FATTI - SPETTANZA ESCLUSIVA DEL GIUDICE.*

Il principio dell'immutabilità della causa di licenziamento contestata si riferisce agli elementi di fatto e non alla qualificazione dei medesimi, che rientra nei poteri del giudice, il quale deve valutare i comportamenti contestati al lavoratore, al fine di stabilire se integrino gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo, in relazione al loro contenuto sostanziale ed allo scopo con essi avuto di mira. (V 3744/84, mass n 435730; (Conf 5491/83, mass n 430426).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)