Sez. 3, Sentenza n. 28502 del 09/11/2017 Cc. (dep. 20/06/2018) Rv. 273305 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Valutazione dell'entità della pena inflitta -Ammissibilità - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)
In tema di misure cautelari personali, l'inadeguatezza degli arresti domiciliari in relazione alle esigenze di prevenzione di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., può essere desunta anche dall'entità della pena inflitta nella sentenza di condanna, in quanto l'art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen., prevede anche l'"esito del procedimento" tra i parametri cui uniformare la rinnovata valutazione delle esigenze cautelari rispetto a quelle già prese in esame in sede di applicazione delle misura custodiale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)