diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 35202 del 17/09/2002 Cc. (dep. 21/10/2002) Rv. 222327 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Previsione espressa di applicazione della misura contestuale alla condanna - Preclusione per l'applicazione successiva - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 2002-09-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222327-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)

È possibile, successivamente a una condanna, l'applicazione di una misura cautelare personale, in quanto la disposizione dell'art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen., secondo la quale contestualmente a una sentenza di condanna l'esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti dai quali possa emergere che a seguito della sentenza risulta taluna delle esigenze indicate nell'art. 274, comma 1, lett. b) e c) stesso codice, non ha inteso consentire l'applicazione di una misura cautelare in fase dibattimentale soltanto contemporaneamente a una decisione di condanna, lasciando prive di tutela le esigenze cautelari sopravvenute a quest'ultima e quelle preesistenti ma non valutate, bensì solo richiamare l'attenzione del giudice sulla possibilità di tenere conto, già contestualmente alla condanna, dell'esito del procedimento, ma senza impedire che tale valutazione possa avvenire anche successivamente ad essa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 1 n. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 com. 1 n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)