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Sez. 6, Sentenza n. 20304 del 30/03/2017 Cc. (dep. 28/04/2017) Rv. 269956 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - IN GENERE | Art. 275, comma primo - Bis, cod. proc. pen. - Interpretazione - Applicazione della misura contestualmente alla condanna - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-03-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269956-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - IN GENERE

In caso di sentenza di condanna, l'art. 275, comma 1-bis cod. proc. pen. non limita l'applicabilità delle misure cautelari al momento stesso della pronuncia, ma, al di là del dovere di non ritardare oltre tempi ragionevoli l'applicazione della misura, impone al giudice di verificare la sussistenza delle esigenze cautelari indicate dall'art. 274, comma primo, lett. b) e c), cod. proc. pen., tenendo conto degli elementi che emergono dalla pronuncia del giudice della cognizione, dovendosi, a tal fine, escludere alcun vincolo derivante da un precedente giudicato cautelare favorevole al condannato. (In applicazione di tale principio la Suprema Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso con il quale la difesa contestava la possibilità per il giudice dell'udienza preliminare di applicare la misura della custodia cautelare successivamente alla sentenza di condanna, nonostante il rigetto della stessa nel corso delle indagini preliminari).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 1 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)