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Sez. L, Sentenza n. 6278 del 25/10/1986 (Rv. 448520 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - COMPORTAMENTO DEL LAVORATORE INTEGRANTE GLI ESTREMI DI UN REATO - LICENZIAMENTO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI IMPROSEGUIBILITÀ, ANCHE PROVVISORIA, DEL RAPPORTO - NECESSITÀ DI ATTENDERE LA SENTENZA DEFINITIVA DI CONDANNA - ESCLUSIONE - PRINCIPIO DI NON COLPEVOLEZZA FINO ALLA CONDANNA DEFINITIVA - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448520-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - COMPORTAMENTO DEL LAVORATORE INTEGRANTE GLI ESTREMI DI UN REATO - LICENZIAMENTO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI IMPROSEGUIBILITÀ, ANCHE PROVVISORIA, DEL RAPPORTO - NECESSITÀ DI ATTENDERE LA SENTENZA DEFINITIVA DI CONDANNA - ESCLUSIONE - PRINCIPIO DI NON COLPEVOLEZZA FINO ALLA CONDANNA DEFINITIVA - INAPPLICABILITÀ.*

Il datore di lavoro può legittimamente intimare il licenziamento in tronco per giusta causa per aver il lavoratore commesso fatti che costituiscono reato, qualora questi siano di tale gravità da determinare una situazione di improseguibilità, anche provvisoria, del rapporto, senza necessità di attendere la sentenza definitiva di condanna, atteso che il principio di non colpevolezza fino alla condanna definitiva, sancito dall'art. 27, secondo comma, cost. Concerne unicamente le garanzie relative all'attuazione della pretesa punitiva dello stato e non riguarda invece la disciplina dei rapporti di natura privatistica. (V 2670/86, mass n 445727; (V 5481/85, mass n 442694).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 27, Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)