Sez. 2, Sentenza n. 14903 del 06/07/2011 (Rv. 618325 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE | Art. 3 d.lgs. n. 507 del 1993 - Regolamento per le pubbliche affissioni e relativi limiti e divieti - Potestà regolamentare comunale - Spettanza - Conseguenze in caso di violazione - Applicazione di sanzione amministrativa - Divieto di effettuare pubblicità su impianti di grande formato autotrasportati - Legittimità - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE
A norma dell'art. 3, commi 1 e 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, i Comuni sono tenuti ad adottare un apposito regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, con il quale possono anche stabilire limiti e divieti per particolari forme di pubblicità in relazione ad esigenze di pubblico interesse, dettando una normativa la cui violazione è sanzionata - ai sensi dell'art. 24 del medesimo decreto - con il meccanismo di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Ne consegue che non viola il principio di legalità di cui all'art. 1 di detta legge la previsione contenuta in un regolamento comunale che vieta di effettuare pubblicità su impianti di grande formato (c.d. poster-tir) autotrasportati, pur se stazionanti e comunque visibili dalla pubblica viabilità, in quanto tale previsione costituisce legittima ed insindacabile esplicazione del potere regolamentare delegato ai Comuni.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 3, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 24, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)