Sez. 3, Sentenza n. 2002 del 09/05/1997 Cc. (dep. 24/06/1997) Rv. 208517 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - INCIDENTE PROBATORIO - IN GENERE | Procedimento di assunzione della prova - Completamento nell'udienza preliminare - Possibilità - Sussistenza anche se iniziato nella fase precedente - Fattispecie: indebita regressione del procedimento.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - INCIDENTE PROBATORIO - IN GENERE
Il procedimento incidentale di assunzione della prova può essere "completato" nell'udienza preliminare anche se iniziato nella fase precedente. Infatti la Corte Costituzionale, con sentenza 10 marzo 1994, n.77, ha stabilito che l'assunzione delle prove può essere richiesta ed eseguita non solo nella fase delle indagini preliminari, ma anche nell'udienza preliminare. (Nella specie, relativa ad annullamento senza rinvio di ordinanza che aveva dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e dei conseguenti provvedimenti del GUP presso il Tribunale (decreto di fissazione dell'udienza preliminare e decreto che disponeva il giudizio), la prova peritale era stata regolarmente assunta e mancava solo l'esame del perito. La S.C. ha osservato che nessuna norma impone espressamente che per l'esame del perito, nella fase predibattimentale, debba essere fissata una udienza "ad hoc", come riteneva l'ordinanza impugnata: è, invece, importante che il contraddittorio sia assicurato, come era avvenuto nel caso in esame, perché il perito di ufficio era stato esaminato ed il consulente di parte aveva avuto la possibilità di depositare una propria relazione scritta, sia pure nella fase dell'udienza preliminare; che anche a voler configurare una eventuale nullità della perizia, l'art.185 comma 4 cod.proc.pen.(Effetti della dichiarazione di nullità) esclude espressamente la regressione del procedimento; che nel dibattimento una eventuale perizia nulla può non essere utilizzata e può essere disposta un'altra "ex novo", ma non è consentito al giudice del dibattimento di travolgere la richiesta di rinvio a giudizio, espressione di un autonomo potere del P.M., e gli atti conseguenti).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 185 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 392 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 392 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 393 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 393 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)