Sez. 5, Sentenza n. 6808 del 15/12/1998 Cc. (dep. 08/03/1999) Rv. 213466 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - INCIDENTE PROBATORIO - IN GENERE | Perizia disposta nelle forme dell'incidente probatorio - Deposito degli atti compiuti prima dell'udienza preliminare - Necessità - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - INCIDENTE PROBATORIO - IN GENERE
In tema di perizia disposta nelle forme dell'incidente probatorio, non è previsto che il deposito di tutti gli atti utilizzati dal perito per l'espletamento dell'incarico avvenga prima dell'udienza preliminare. Ed invero, il principio del contraddittorio, nella fase incidentale, è assicurato a tutti gli indagati i quali possono servirsi di propri consulenti tecnici che partecipano alle operazioni peritali prendendo cognizione diretta degli elementi dell'indagine peritale "riversati" nell'elaborato successivamente depositato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 392 com. 1 lett. B CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 392 com. 1 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 393 com. 2 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 393 com. 2 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)