Sez. 4, Sentenza n. 44495 del 17/09/2004 Cc. (dep. 16/11/2004) Rv. 230351 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - INCIDENTE PROBATORIO - IN GENERE | Perizia - Procedimento di assunzione della prova peritale - Esame orale del perito - Necessità - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - INCIDENTE PROBATORIO - IN GENERE
In tema di perizia assunta con incidente probatorio, non è prevista alcuna nullità per il caso di diniego di fissazione di una nuova udienza da parte del g.i.p. per l'esame orale del perito. Ed invero, l'assunzione anticipata della perizia in sede incidentale non richiede, successivamente al deposito dell'elaborato, anche l'esame orale del perito, in quanto il rinvio alle forme di assunzione delle prove stabilite nel giudizio, compiuto dall'art. 401, comma quinto, cod. proc. pen., deve intendersi nei limiti di compatibilità connaturati alla specialità della sede ed alle esigenze acceleratorie proprie della fase.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 392 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 401 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)