Sez. 6, Sentenza n. 9866 del 15/05/1981 Ud. (dep. 04/11/1981) Rv. 150823 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE - NOZIONE DI SIGILLI - FATTISPECIE.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE - NOZIONE DI SIGILLI - FATTISPECIE.*
Ai fini della configurabilità del delitto di violazione di sigilli (art. 349 cod. pen.) deve intendersi per sigillo qualsiasi dispositivo applicato dalla pubblica autorità su di una cosa allo scopo di assicurarne la conservazione, l'identità e l'oggettiva consistenza. (nella specie, dopo il sequestro di una costruzione abusiva eseguita con apposizione di cartelli indicanti il sequestro medesimo e le relative comminatorie di legge, l'autore delle contravvenzioni, al quale era stato personalmente notificato il provvedimento cautelare, aveva proseguito i lavori). (Conf mass n 147525).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 349 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)