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Sez. 1, Sentenza n. 6189 del 17/12/2019 Cc. (dep. 17/02/2020) Rv. 278473 - 01

COSA GIUDICATA - IRREVOCABILITÀ DELLE SENTENZE E DEI DECRETI PENALI - IN GENERE | Formazione progressiva del giudicato sulle parti della sentenza non più impugnabili - Esecuzione della pena per le parti divenute irrevocabili - Doverosità - Condizioni.
Stato
decisa il 2019-12-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278473-01

COSA GIUDICATA - IRREVOCABILITÀ DELLE SENTENZE E DEI DECRETI PENALI - IN GENERE

Il principio secondo cui la sentenza di condanna per la parte divenuta irrevocabile deve essere posta in esecuzione anche in caso di rinvio parziale disposto dalla Corte di cassazione per ipotesi di reato in continuazione con quelle non attinte dall'annullamento, ricollegabile alla regola della formazione progressiva del giudicato, trova applicazione solo se la pena minima da espiare sia stata indicata in modo specifico dalla sentenza di merito divenuta parzialmente irrevocabile, non essendo sufficiente che detta pena sia solo determinabile, anche mediante ragionamenti logici o normativi che conducono a risultati certi, ed il giudizio di rinvio non possa portare ad uno stravolgimento delle indicazioni di pena in esito ad una rivisitazione della struttura del reato continuato, con diversa qualificazione del reato più grave all'interno della sequela criminosa. (Conf. Sez. 1, n. 6190/2020).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 650, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)