Sez. 1, Sentenza n. 43824 del 12/04/2018 Cc. (dep. 03/10/2018) Rv. 274639 - 01
COSA GIUDICATA - IRREVOCABILITÀ DELLE SENTENZE E DEI DECRETI PENALI - ESECUTIVITÀ | Sentenza di condanna - Annullamento parziale relativo a circostanza aggravante - Indicazione di pena comunque da espiare - Eseguibilità della condanna.
COSA GIUDICATA - IRREVOCABILITÀ DELLE SENTENZE E DEI DECRETI PENALI - ESECUTIVITÀ
In caso di annullamento parziale della sentenza, qualora sia rimessa al giudice del rinvio la sola questione relativa al riconoscimento di una circostanza aggravante, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e sulla responsabilità dell'imputato impone che la sentenza di condanna, contenente l'indicazione della pena detentiva minima irrogata per effetto delle statuizioni non attinte dall'annullamento, sia posta in esecuzione. (Fattispecie in cui la Corte ha respinto il ricorso dell'imputato avverso il rigetto, da parte del giudice dell'esecuzione, dell'istanza di annullamento dell'ordine di carcerazione relativo ad una condanna per il delitto di tentato omicidio, in continuazione con reati in materia di armi e di falso, annullata limitatamente alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 650, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 655, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)