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Sez. 1, Sentenza n. 32477 del 19/06/2013 Cc. (dep. 25/07/2013) Rv. 257003 - 01

COSA GIUDICATA - IRREVOCABILITÀ DELLE SENTENZE E DEI DECRETI PENALI - IN GENERE | Formazione progressiva del giudicato sulle parti della sentenza non più impugnabili - Esecuzione della pena per le parti divenute irrevocabili - Doverosità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-06-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257003-01

COSA GIUDICATA - IRREVOCABILITÀ DELLE SENTENZE E DEI DECRETI PENALI - IN GENERE

Il principio secondo cui la sentenza di condanna per la parte divenuta irrevocabile deve essere posta in esecuzione anche in caso di rinvio parziale disposto dalla Corte di cassazione per ipotesi di reato in continuazione con la prima, ricollegabile alla regola della formazione progressiva del giudicato, trova applicazione solo se è stata determinata la pena minima che il condannato deve comunque espiare. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva determinato la pena in concreto da espiare sebbene il giudizio di rinvio avrebbe potuto individuare un diverso reato più grave e, conseguentemente, calcolare la pena in modo diverso).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 650

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)