Sez. 5, Sentenza n. 46310 del 27/10/2004 Ud. (dep. 30/11/2004) Rv. 230420 - 01
IMPUTATO (Cod. proc. pen. 1988) - CAPACITÀ - accertamento | Capacità di partecipare personalmente al processo - Stato mentale dell'imputato diverso da quello necessario per dichiararne l'imputabilità - Potere discrezionale del giudice di disporre la perizia - Obbligo del giudice di valutare gli elementi a disposizione - Sussistenza.
IMPUTATO (Cod. proc. pen. 1988) - CAPACITÀ - accertamento
In base all'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 70 cod. proc. pen., il processo penale deve essere sospeso ogni volta che lo stato mentale dell'imputato - anche se non necessariamente connesso ad uno stato di malattia al quale consegua l'infermità mentale - ne impedisca la cosciente partecipazione al processo, comprendendo in tale nozione anche la capacità dell'imputato di farsi parte attiva, esercitando il diritto di difesa. Per accertare tale capacità, il giudice ha il potere discrezionale di disporre la perizia ma, qualora ritenga di non disporla e di affermare invece la capacità di stare in giudizio dell'imputato, deve dare una congrua motivazione in merito a tale scelta ed alla valutazione degli elementi a sua disposizione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 70 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)