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Sez. 3, Sentenza n. 5485 del 12/12/2013 Cc. (dep. 04/02/2014) Rv. 258727 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - IN GENERE | Retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare - Condizioni - Presupposto della "desumibilità dagli atti" - Conoscenza di investigazioni in corso su un medesimo soggetto da parte di altra A.G. - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258727-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - IN GENERE

In tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la mera conoscenza o astratta conoscibilità che due Uffici requirenti e i rispettivi organi di P.G. abbiano o possano avere del fatto che siano in corso investigazioni parallele riguardanti un medesimo soggetto non si traduce automaticamente nella "desumibilità" dagli atti esistenti al momento della emissione della prima ordinanza degli elementi necessari per emettere il secondo provvedimento coercitivo, com'è richiesto per l'operatività del meccanismo di cui all'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)