diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 12610 del 10/12/2012 Cc. (dep. 18/03/2013) Rv. 256167 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - IN GENERE | Retrodatazione della decorrenza dei termini in caso di contestazione a catena - Ordinanze emesse in procedimenti diversi - Fatti non avvinti da connessione qualificata - Condizione di applicabilità - Indicazione.
Stato
decisa il 2012-12-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256167-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - IN GENERE

La retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare disposta per differenti reati presuppone quando i reati siano oggetto di distinti provvedimenti e procedimenti e tra gli stessi non sussista una delle ipotesi di connessione qualificata previste dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., che, al momento dell'emissione della prima ordinanza, fossero già desumibili, dagli atti a disposizione, gli elementi per emettere il successivo provvedimento e che i diversi procedimenti siano pendenti davanti alla stessa autorità giudiziaria e siano stati tenuti separati in conseguenza di una scelta del pubblico ministero.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)