Sez. 2, Sentenza n. 3394 del 17/10/1969 (Rv. 343471 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CAPACITA PROCESSUALE - IN GENERE - FALLIMENTO - PERDITA DELLA CAPACITA DEL FALLITO - SOGGETTI LEGITTIMATI A PROPORRE LA RELATIVA ECCEZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CAPACITA PROCESSUALE - IN GENERE - FALLIMENTO - PERDITA DELLA CAPACITA DEL FALLITO - SOGGETTI LEGITTIMATI A PROPORRE LA RELATIVA ECCEZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE.*
La perdita della capacita processuale, per effetto della dichiarazione di fallimento, non e assoluta, ma relativa alla massa dei creditori, alla quale soltanto (e, per essa, al curatore) e concesso eccepirla onde, se il curatore rimane inerte ed il fallito agisce in giudizio per proprio conto, la controparte non e legittimata a proporre l'eccezione, ne il giudice puo rilevare d'ufficio il difetto di capacita. (V 83-65 1326-62 2307-60).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)