Sez. L, Sentenza n. 11795 del 02/08/2003 (Rv. 565642 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Licenziamento nullo per mancanza di forma scritta - Conseguenze - Obbligo di reintegrazione e risarcimento del danno.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
In caso di licenziamento nullo per difetto di forma scritta, derivano in capo al datore di lavoro l'obbligo di reintegrazione e le altre conseguenze dettate dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970, come modificato dalla legge n. 108 del 1990, tra le quali l'obbligo del pagamento della retribuzione dalla data del licenziamento a quella della reintegrazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)