Sez. L, Sentenza n. 24273 del 14/11/2006 (Rv. 592822 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il termine inizialmente fissato - Effetti - Conversione del rapporto a tempo indeterminato - Estromissione del dipendente dal posto di lavoro in carenza di disdetta per scadenza del temine - Licenziamento - Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
La prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il termine inizialmente fissato determina, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge n.230 del 1962, la conversione del contratto di lavoro a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato fin dalla data dell'assunzione del lavoratore. Conseguentemente, ove non sussistono i presupposti per la configurabilità di una disdetta, da parte del datore di lavoro, per scadenza del termine, l'estromissione del dipendente dal posto di lavoro deve essere configurata come licenziamento, con conseguente applicazione della relativa disciplina. (Principio affermato in fattispecie in cui il contratto a termine, stipulato tra le parti, si era protratto per undici mesi oltre la scadenza e il datore di lavoro si era limitato a comunicare, alla sezione circoscrizionale per l'impiego, su di un modulo informatico recante voci standardizzate, il motivo della cessazione del rapporto con espressione del tenore "fine convenzione"; sulla base di tale comunicazione la corte territoriale aveva ritenuto il rapporto di lavoro cessato per scadenza del termine; la S.C., cassando la decisione impugnata, e decidendo nel merito, ha ritenuto l'estromissione del lavoratore, non preceduta da alcuna comunicazione scritta concernente il licenziamento, integrare la violazione dell'art. 2, comma 1, della legge n.604 del 1966, e ha condannato il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore e al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del recesso a quella della reintegrazione)
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2 com. 1, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)