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Sez. L, Sentenza n. 11341 del 29/08/2000 (Rv. 539866 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Liquidazione - Presunzione - Prova dell'"aliunde" e del "quantum perceptum" da parte del lavoratore licenziato - Onere del datore di lavoro.
Stato
decisa il 2000-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539866-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO

L'art. 18 della legge n. 300 del 1970, nel testo modificato dalla legge n. 108 del 1990, che disciplina anche l'ipotesi del licenziamento inefficace per mancanza della forma scritta, stabilisce che il risarcimento del danno spettante al lavoratore licenziato senza giusta causa è liquidato dal giudice con indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla effettiva reintegrazione oltre il versamento dei contributi previdenziali e che in ogni caso il danno non può essere inferiore a cinque mensilità. Il lavoratore licenziato è quindi dispensato dalla prova del danno ex art. 1223 cod. civ., essendo la sua sussistenza in misura presunta dalla legge come pari alla retribuzione dal licenziamento alla riassunzione, con presunzione semplice per il danno superiore alle cinque mensilità, assoluta nell'anzidetta misura. Ne deriva che l'onere di provare che il danno subito dal lavoratore sia inferiore a quanto presunto dalla legge è a carico del datore di lavoro, il quale deve dimostrare non solo che il lavoratore licenziato ha assunto nel frattempo una nuova occupazione, ma anche quanto con essa percepito ("aliunde perceptum") essendo questo il fatto che riduce l'entità del danno presunto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)