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Sez. 3, Sentenza n. 10762 del 28/10/1998 (Rv. 520194 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO | Effetti - Onere probatorio - Oggetto - Limiti.
Stato
decisa il 1998-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520194-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO

L'effetto giuridico che si ricollega alla promessa unilaterale di pagamento, come alla ricognizione di debito, è l'astrazione processuale dalla " causa debendi ", per cui il promissario, agendo per l'adempimento della obbligazione, ha soltanto l'onere di provare la ricorrenza della promessa, e non anche la esistenza del rapporto giuridico dal quale essa trae origine, mentre incombe al promittente l'onere di provare la inesistenza o la invalidità o la estinzione del rapporto fondamentale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)