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Sez. 2, Sentenza n. 33626 del 05/07/2004 Cc. (dep. 05/08/2004) Rv. 229961 - 01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - impugnazioni - riesame - IN GENERE | Impugnazioni - Cassazione - Giudizio di rinvio - Riesame - Pubblico Ministero - Facoltà - Individuazione - Possibilità di produrre atti non trasmessi nel primo giudizio - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-07-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229961-01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - impugnazioni - riesame - IN GENERE

Al giudice di rinvio non è interdetta l'acquisizione di nuovi elementi processuali, perchè decide con gli stessi poteri che aveva il giudice il cui provvedimento è stato annullato; allo stesso modo le parti assumono i medesimi oneri e facoltà che avevano nella stessa fase del precedente giudizio, per cui il Pubblico Ministero conserva la facoltà di produrre gli stessi atti che avrebbe potuto presentare nel primo giudizio di riesame.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)