Sez. 1, Sentenza n. 6020 del 13/12/1994 Cc. (dep. 06/02/1995) Rv. 200350 - 01
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - In genere | Giudice del rinvio - Poteri - Individuazione - Pubblico Ministero - Facoltà - Individuazione - Possibilità di produrre atti non trasmessi nel primo giudizio - Sussistenza.
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - In genere
Al giudice di rinvio, come è fatto palese dalla lettera dell'art. 627, comma secondo, cod. proc. pen., non è interdetta l'acquisizione di nuovi elementi processuali, perché decide con gli stessi poteri che aveva il giudice il cui provvedimento è stato annullato; allo stesso modo le parti assumono i medesimi oneri e facoltà che avevano nella stessa fase del precedente giudizio, per cui il Pubblico Ministero conserva la facoltà di produrre gli stessi atti che avrebbe potuto presentare nel primo giudizio di riesame, compresi quelli che aveva precedentemente ritenuto di non trasmettere al giudice competente all'atto della richiesta di emissione della misura cautelare ai sensi dell'art. 291 cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 627 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)