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Sez. 2, Sentenza n. 6239 del 04/06/1993 (Rv. 482673 - 01)

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Nelle costruzioni - Criterio della prevenzione (costruzione sul confine o con distacco) - Regolamenti edilizi (incidenza) | Norme dei regolamenti locali prescriventi di costruire ad una determinata distanza dal confine - Carattere integrativo delle norme del codice civile - Operatività del criterio della prevenzione - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482673-01

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Nelle costruzioni - Criterio della prevenzione (costruzione sul confine o con distacco) - Regolamenti edilizi (incidenza)

Le norme dei regolamenti comunali edilizi relative alle distanze fra le costruzioni, richiamate dall'art. 873 cod. civ., sono integrative del codice civile per tutta la loro disciplina, tal che la disposizione del regolamento locale (nella specie, del Comune di Gazzego S. Martino) che prescrive l'osservanza per le costruzioni di una determinata distanza dal confine implica il divieto di costruire in appoggio o in aderenza in deroga alla disciplina del codice civile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 874, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST., Cod. Civ. art. 876

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)