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Sez. 2, Sentenza n. 4912 del 03/06/1997 (Rv. 504885 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - RISPETTO AL CONFINE | Principio della prevenzione - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 1997-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504885-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - RISPETTO AL CONFINE

Le disposizioni dei regolamenti edilizi che prescrivono una distanza minima delle costruzioni dal confine, vietando la costruzione sul confine o ad una distanza inferiore di quella prescritta, introducono una ulteriore e più gravosa limitazione, rispetto a quelle dettate dal codice civile in materia di distanze tra le costruzioni, che esclude la possibilità di applicazione del criterio civilistico cosiddetta della prevenzione, che presuppone la possibilità di costruire sul confine o a distanza da questo minore della metà della prescritta distanza minima tra le costruzioni, nel quadro di una disciplina che tende ad evitare intercapedini dannose solo imponendo una distanza minima tra le costruzioni e non anche la presenza, comunque, di spazi liberi tra le costruzioni eseguite in fondi diversi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)