Sez. L, Sentenza n. 21253 del 08/11/2004 (Rv. 577975 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE | Adibizione di lavoratore a mansioni superiori - Illegittimo trasferimento ad altra sede anteriormente al decorso del periodo utile per l'acquisizione del diritto alla qualifica superiore - Successivo accertamento dell'illegittimità del trasferimento e reintegrazione nella sede - Effetti - Acquisizione del diritto alla qualifica superiore ovvero diritto presso la sede di provenienza al completamento del periodo per l'acquisizione della qualifica superiore - Esclusione - Diritto al risarcimento del danno per l'illegittimità del trasferimento - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE
Qualora un lavoratore venga adibito a mansioni superiori a quelle corrispondenti alla sua qualifica e, prima del decorso del periodo di tre mesi di cui all'art. 2103 cod. civ., venga trasferito ad altra sede, nella quale non perduri l'adibizione alle mansioni superiori, l'accertamento della illegittimità del trasferimento ed il riconoscimento del diritto del lavoratore ad essere reintegrato nella sede da cui era stato trasferito non comporta che si debba ritenere avverato il presupposto dell'esercizio delle mansioni superiori oltre il trimestre e, quindi, l'acquisizione del diritto alla qualifica superiore, atteso che l'espletamento delle funzioni superiori per il suddetto periodo è un presupposto di fatto e non una condizione contrattuale. Ne consegue che la reintegrazione del lavoratore nella sede da cui era stato trasferito dev'essere disposta con riguardo alle mansioni corrispondenti alla sua qualifica, dovendosi escludere che il lavoratore abbia diritto alla protrazione del periodo di adibizione alle mansioni superiori; dall'illegittimità del trasferimento consegue tuttavia a favore del lavoratore in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, che può essere liquidato in via equitativa. (Sulla base di tali principi, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, oltre ad avere escluso correttamente che dalla illegittimità del trasferimento potesse conseguire il diritto alla reintegra nella sede con le mansioni superiori e l'acquisizione della qualifica superiore, aveva però anche escluso la sussistenza di un danno, ritenendo che esso non si configurasse attesa l'inesistenza del diritto alla differenza fra il trattamento corrispondente alla qualifica del lavoratore e quello relativo alla qualifica corrispondente alle già espletate mansioni superiori).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1359, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)