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Sez. 5, Sentenza n. 5671 del 06/12/2004 Ud. (dep. 14/02/2005) Rv. 230740 - 01

GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - UDIENZA DI COMPARIZIONE - IN GENERE | Mancata comparizione della persona offesa - Effetti - Equivalenza a remissione di querela - Condizioni.
Stato
decisa il 2004-12-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230740-01

GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - UDIENZA DI COMPARIZIONE - IN GENERE

Nel procedimento dinanzi al giudice di pace la mancata comparizione della P.O. equivale a remissione di querela solo allorché sia stato presentato ricorso immediato al giudice, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 (disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace), in quanto un siffatto comportamento è incompatibile con la persistente volontà di punizione, mentre nell'ipotesi in cui la citazione a giudizio sia stata disposta dalla polizia giudiziaria ai sensi del precedente art. 20 a seguito di presentazione di querela, trovano applicazione le regole generali in materia di remissione tacita di quest'ultima a norma dell'art. 152 cod. pen., che richiedono una inequivocabile manifestazione di volontà, concretantesi in una condotta incompatibile con la volontà di insistere nella richiesta di punizione, la quale non può ravvisarsi nella mancata comparizione della P.O. all'udienza dibattimentale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 152, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 20 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)