Sez. 5, Sentenza n. 3471 del 24/01/1980 Ud. (dep. 13/03/1980) Rv. 144638 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - EFFETTI - IMMANENZA - INTERVENTO NELLE FASI SUCCESSIVE AL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - MANCATA COMPARIZIONE DELLA PARTE CIVILE O DI UN SUO PROCURATORE SPECIALE - CONDANNA DELL'IMPUTATO ALLE SPESE SOSTENUTE DALLA PARTE CIVILE IN APPELLO - ILLEGITTIMITA.*
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - EFFETTI - IMMANENZA - INTERVENTO NELLE FASI SUCCESSIVE AL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - MANCATA COMPARIZIONE DELLA PARTE CIVILE O DI UN SUO PROCURATORE SPECIALE - CONDANNA DELL'IMPUTATO ALLE SPESE SOSTENUTE DALLA PARTE CIVILE IN APPELLO - ILLEGITTIMITA.*
La mancata comparizione della parte offesa ed il mancato rilascio di una procura speciale per la sua rappresentanza processuale costituiscono un'ipotesi di non rituale intervento della parte civile nel processo di appello. Infatti, per la sua partecipazione nei gradi successivi a quello in cui essa si e costituita non occorre reiterare la formalita di Costituzione, pero e necessario, perche possa insistere nelle sue tesi difensive e nelle sue conclusioni, che intervenga personalmente o tramite un suo rappresentante munito di procura speciale nonche con il prescritto mandato ad litem. In Mancanza, l'imputato e esonerato dalle maggiori spese sostenute dalla parte civile in appello.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 92
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)