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Sez. 4, Sentenza n. 1419 del 30/05/1996 Cc. (dep. 26/06/1996) Rv. 205249 - 01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - In genere | Termine di custodia cautelare per le singole fasi processuali - Individuazione - Riferimento ai reati quali contestati - Assoluzione da qualcuno dei reati ascritti - Mutata qualificazione giuridica del fatto - Rilevanza dal momento in cui tali mutamenti intervengono - Influenza sulle fasi processuali precedenti - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-05-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205249-01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - In genere

L'individuazione del termine di custodia cautelare per le singole fasi processuali, così come del termine massimo, va effettuata con riferimento ai reati quali lo stato contestati, con la conseguenza che l'assoluzione da qualcuno dei reati ascritti, al pari della diversa qualificazione giuridica del fatto, ha rilevanza solo dal momento in cui tali mutamenti intervengano, senza che essi possano retroattivamente riverberarsi sulle fasi processuali precedenti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)