Sez. 1, Sentenza n. 41112 del 19/06/2002 Cc. (dep. 06/12/2002) Rv. 222792 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Assoluzione da alcune imputazioni in una data fase - Efficacia sui termini di custodia cautelare nelle fasi precedenti - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
Ai fini del computo dei termini di durata massima della custodia cautelare deve farsi riferimento ai reati per i quali si procede nella fase presa in considerazione; ne consegue che la diversa qualificazione giuridica dei fatti o l'assoluzione da alcune imputazioni in una data fase hanno rilevanza solo dal momento in cui intervengono, senza che esse possano riverberarsi nelle fasi processuali precedenti nelle quali ha rilievo l'originario titolo che ha legittimato la detenzione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)