Sez. 4, Sentenza n. 1850 del 26/06/1997 Cc. (dep. 30/07/1997) Rv. 208551 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Mutata qualificazione giuridica del reato - Termini relativi alle fasi pregresse - Efficacia - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
Il mutamento della qualificazione giuridica del fatto, in termini di minore gravità, effettuata con la sentenza di primo grado, incide solo all'interno della fase e non può dispiegare effetti sulla durata del termine massimo di custodia cautelare relativo alla fase anteriore, ormai da ritenersi conclusa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)