Sez. 3, Sentenza n. 4345 del 20/07/1979 (Rv. 400856 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO - AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO DELL'INFORTUNATO SUL LAVORO O DAI SUOI AVENTI CAUSA CONTRO IL RESPONSABILE CIVILE DELL'EVENTO DANNOSO - CONDIZIONI - NESSO CAUSALE TRA L'EVENTO DANNOSO ED UN FATTO REATO IMPUTABILE AL DATORE DI LAVORO O AI SUOI DIPENDENTI O PREPOSTI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO PREGIUDIZIALE ED ESCLUSIVO DEL GIUDICE PENALE - LIMITI - CONSEGUENZE.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO - AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO DELL'INFORTUNATO SUL LAVORO O DAI SUOI AVENTI CAUSA CONTRO IL RESPONSABILE CIVILE DELL'EVENTO DANNOSO - CONDIZIONI - NESSO CAUSALE TRA L'EVENTO DANNOSO ED UN FATTO REATO IMPUTABILE AL DATORE DI LAVORO O AI SUOI DIPENDENTI O PREPOSTI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO PREGIUDIZIALE ED ESCLUSIVO DEL GIUDICE PENALE - LIMITI - CONSEGUENZE.*
Al fine dell'ammissibilita dell'Azione di risarcimento del danno proposta da colui che abbia riportato un infortunio sul lavoro o dai suoi aventi causa, contro le persone civilmente responsabili dello evento dannoso, questo deve essere eziologicamente ricollegabile a un fatto costituente reato imputabile al datore di lavoro o ai suoi dipendenti o preposti, del cui operato il medesimo debba rispondere a norma delle leggi civili; per il principio della prevalenza della giurisdizione penale, l'accertamento del fatto-reato, onde stabilire se sussista la responsabilita civile del datore di lavoro, e demandata in via esclusiva al giudice penale, salvo che su di esso sia stata pronunziata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato, per amnistia o per prescrizione, in quanto in tale ipotesi l'accertamento deve essere eseguito dal giudice civile. Pertanto, resta precluso all'infortunato e ai suoi aventi causa l'Esercizio dell'Azione di risarcimento del danno, quando non sia stata pronunziata sentenza penale di condanna a carico dell'autore del fatto da cui e derivato l'infortunio, ne sentenza di non doversi procedere per una delle suddette cause.*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)