Sez. L, Sentenza n. 5351 del 11/08/1983 (Rv. 430268 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER AMNISTIA - AZIONE CIVILE - IN GENERE - TERMINE DI DECADENZA DELL'AZIONE RISARCITORIA EX ART. 10 D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - DECORRENZA - DAL GIORNO IN CUI È DIVENUTA IRREVOCABILE LA SENTENZA DICHIARATIVA DELL'AMNISTIA.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER AMNISTIA - AZIONE CIVILE - IN GENERE - TERMINE DI DECADENZA DELL'AZIONE RISARCITORIA EX ART. 10 D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - DECORRENZA - DAL GIORNO IN CUI È DIVENUTA IRREVOCABILE LA SENTENZA DICHIARATIVA DELL'AMNISTIA.*
In tema di responsabilità civile del datore di lavoro, nei confronti del lavoratore infortunato, riconducibile ad un reato del primo o di un suo dipendente, l'Azione risarcitoria, sia diretta (art. 2043 cod. civ.), sia indiretta (art. 2049 cod. civ.), è regolata dall'art. 10 quinto comma del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (come modificato dalla sentenza 9 marzo 1967 n. 22 della Corte costituzionale) di guisa che, quando sia stata pronunziata sentenza penale dichiarativa di Estinzione del reato per amnistia, il termine triennale di decadenza stabilito da tale ultima norma, e non quello di prescrizione quinquennale ex art. 2947 cod.civ., stabilisce i limiti temporali dell'Azione suddetta ed inizia a decorrere non già dalla data del fatto illecito costituente reato, bensì da quella in cui è divenuta irrevocabile la sentenza penale. (V 4567/80, mass n 408402; (V 4345/79, mass n 400856; (V 4552/77, mass n 388151).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2049, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)