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Sez. L, Sentenza n. 4567 del 15/07/1980 (Rv. 408402 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELLO IMPUTATO - PER AMNISTIA - AZIONE CIVILE - IN GENERE - CAUSA DI ESTINZIONE DEL REATO INTERVENUTA PRIMA DELL'INIZIO DEL PROCEDIMENTO PENALE - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI PROPOSTA INNANZI IL GIUDICE CIVILE DALL'INFORTUNATO SUL LAVORO O DAI SUOI AVENTI CAUSA CONTRO LE PERSONE CIVILMENTE RESPONSABILI - ACCERTAMENTO DEGLI ESTREMI DI UN REATO - MEZZI - LEGITTIMITA - TERMINE DI DECADENZA DELL'AZIONE RISARCITORIA EX ARTT 4 DEL RD N 1765 DEL 1935 E 10 DEL DPR N 1124 DEL 1965 - DECORRENZA - DAL GIORNO DEL PROVVEDIMENTO DI CLEMENZA - CARATTERE RINUNCIABILE DELL'AMNISTIA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1980-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408402-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELLO IMPUTATO - PER AMNISTIA - AZIONE CIVILE - IN GENERE - CAUSA DI ESTINZIONE DEL REATO INTERVENUTA PRIMA DELL'INIZIO DEL PROCEDIMENTO PENALE - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI PROPOSTA INNANZI IL GIUDICE CIVILE DALL'INFORTUNATO SUL LAVORO O DAI SUOI AVENTI CAUSA CONTRO LE PERSONE CIVILMENTE RESPONSABILI - ACCERTAMENTO DEGLI ESTREMI DI UN REATO - MEZZI - LEGITTIMITA - TERMINE DI DECADENZA DELL'AZIONE RISARCITORIA EX ARTT 4 DEL RD N 1765 DEL 1935 E 10 DEL DPR N 1124 DEL 1965 - DECORRENZA - DAL GIORNO DEL PROVVEDIMENTO DI CLEMENZA - CARATTERE RINUNCIABILE DELL'AMNISTIA - IRRILEVANZA.*

Quando le cause di Estinzione del reato previste dall'art 4, comma quinto, RD 17 agosto 1935 n 1765 e dall'art 10, comma quinto, DPR, 30 giugno 1965 n 1124 - nei testi risultanti dalla sentenza n 22 del 1967 della Corte costituzionale - intervengano quando non sia stato iniziato il procedimento penale, il giudice civile, richiesto della condanna al risarcimento dei danni da colui che abbia riportato un infortunio sul lavoro o dai suoi aventi causa contro le persone civilmente responsabili dell'evento dannoso, puo accertare se nel fatto ricorrono gli estremi di un reato alla stregua delle prove offerte dalle parti ed ai limitati fini delle pronunzie civili conseguenziali. Tale Azione deve essere proposta nel termine di decadenza fissato dalle citate norme, decorrente dal giorno in cui si e verificata la causa estintiva del reato e, quindi, in caso di Estinzione del reato per amnistia, dal giorno in cui e intervenuto il provvedimento di clemenza, mentre e irrilevante, ai predetti fini, che l'amnistia sia rinunciabile. (V 4345/79, mass n 400856; (V 4552/77, mass n 388151; (V 4340/76, mass n 383043; (V 3254/75, mass n 377373).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 17/08/1935 num. 1765 art. 4 CORTE COST., Regio Decr. 17/08/1935 num. 1765 art. 5 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)