Sez. 4, Sentenza n. 4940 del 10/04/1997 Ud. (dep. 28/05/1997) Rv. 207804 - 01
RESPONSABILE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1930) | In Genere.
RESPONSABILE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1930)
Poiché con il contratto di assicurazione l'assicuratore non assume alcun obbligo di risarcimento nei confronti di terzi, ma soltanto un obbligo di tenere indenne l'assicurato che ne faccia richiesta ai sensi dell'art. 1917, comma 2, cod. civ., manca nel processo penale sia il presupposto oggettivo-sostanziale (obbligo del risarcimento "ex lege") sia il presupposto soggettivo-processuale (destinatario del diritto all'indennizzo) per l'esercizio diretto dell'azione civile da parte del danneggiato nei confronti della società di assicurazione, di cui è pertanto legittima l'estromissione dal giudizio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 87 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 87 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 83 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)