Sez. 4, Sentenza n. 4870 del 10/12/2003 Ud. (dep. 06/02/2004) Rv. 229378 - 01
RESPONSABILE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESCLUSIONE | Contratto di assicurazione - Efficacia vincolante tra i soli contraenti - Qualità di responsabile civile dell'ente assicuratore - Esclusione.
RESPONSABILE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESCLUSIONE
Il contratto assicurativo, volto a coprire i rischi connessi all'attività imprenditoriale del datore di lavoro ed a risarcire i danni che da essa eventualmente conseguano, ha effetti vincolanti tra i soli contraenti. Ne consegue che il danneggiato non ha in sede civile azione diretta nei confronti dell'assicuratore, che legittimamente viene estromesso dal giudizio, non ricorrendo l'ipotesi di responsabile civile ex lege di cui all'art. 185, comma secondo, cod. pen.(fattispecie nella quale la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto dalla Società assicuratrice avverso la pronuncia di estromissione dal giudizio per omicidio colposo promosso nei confronti del datore di lavoro, sul rilevo che l'assicurazione ha fonte esclusiva nel contratto e, pertanto, l'assicuratore è obbligato solo verso l'assicurato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 185 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 87 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 87 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)