Sez. L, Sentenza n. 10628 del 28/10/1997 (Rv. 509334 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - PRESTAZIONE - IN GENERE | Giuramento decisorio - Rinvio dell'udienza fissata per la sua prestazione - Adesione alla relativa richiesta del procuratore della controparte - Formulazione della richiesta di rinvio da parte di quest'ultimo - Valutazione del giudice di merito circa la pacificità dell'impedimento del delato - Congruità - Mancata notificazione del provvedimento di rinvio al delato personalmente - Soccombenza ex art. 239 cod. proc. civ. per mancata comparizione - Esclusione.
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - PRESTAZIONE - IN GENERE
In materia di giuramento decisorio, è esente da vizi logici o giuridici il provvedimento del giudice di merito che, a seguito di richieste di rinvio formulate, dopo la fissazione dell'udienza per la prestazione del giuramento, dal procuratore del delato, senza opposizione del difensore dell'altra parte, o addirittura da quest'ultimo nell'assenza della controparte, ritenga pacifico tra le parti l'impedimento del delato a comparire alle udienze di rinvio e quindi respinga l'opposizione alla prestazione del giuramento formulata solo in occasione della comparizione del delato sul presupposto della mancanza di prova dell'impedimento di quest'ultimo a comparire alle precedenti udienze. Del resto, l'ipotesi della ingiustificata mancata comparizione, da cui l'art. 239 cod. proc. civ. fa dipendere la soccombenza, non è configurabile se manca la prova che, così come il provvedimento di ammissione del giuramento, anche i provvedimenti di rinvio della udienza fissata per la sua prestazione siano stati notificati personalmente al soggetto interessato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 239 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 237
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)