Sez. 2, Sentenza n. 19727 del 23/12/2003 (Rv. 569193 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - PRESTAZIONE - IN GENERE | Giuramento decisorio - Deferimento con atto non sottoscritto dalla parte personalmente ma da difensore munito solo di procura "ad litem" - Ammissibilità - Esclusione.
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - PRESTAZIONE - IN GENERE
È inammissibile il giuramento decisorio deferito con atto (nel caso, di appello) non sottoscritto personalmente dalla parte o da difensore munito di mandato speciale, come richiesto dall'art. 233 cod. proc. civ., bensì soltanto dell'ordinaria procura "ad litem".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)