Sez. 2, Sentenza n. 22020 del 19/10/2007 (Rv. 600094 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Morte dell'unico difensore sopravvenuta al deposito del ricorso certificata dalla relata di notifica dell'avviso di udienza - Nomina di nuovo difensore con procura in calce alla memoria ex art. 378 cod. proc. civ. - Invalidità della procura - Sussistenza - Inammissibilità del ricorso - Esclusione - Rinvio a nuovo ruolo della causa e relativa comunicazione alla parte personalmente - Necessità - Esclusione - Equiparazione all'ipotesi di inerzia della parte nella nomina di difensore dopo la predetta comunicazione - Configurabilità - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel giudizio di cassazione, la morte dell'unico difensore, avvenuta dopo il deposito del ricorso e prima dell'udienza di discussione ed attestata dalla relata di notifica dell'avviso di udienza, non determina la necessità di rinviare a nuovo ruolo la causa dandone comunicazione alla parte personalmente, onde consentirle di provvedere alla nomina di un nuovo difensore, allorquando la parte stessa sia già a conoscenza di tale evento ed abbia (come nella specie) rilasciato procura ad un nuovo difensore in calce alla memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. La circostanza, poi, che detta procura sia invalida (per essere stata rilasciata in violazione dell'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ.), oltre a non comportare l'inammissibilità del ricorso, consente di equiparare pienamente una siffatta ipotesi a quella della parte che, una volta ricevuta la predetta comunicazione di rinvio della causa a nuovo ruolo per decesso del suo unico difensore, rimanga inerte e non provveda alla nomina di un nuovo difensore, da cui consegue soltanto il venir meno dei presupposti per reiterare gli adempimenti prescritti dall'art. 377, secondo comma, cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 377 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)