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Sez. 3, Sentenza n. 12424 del 25/05/2006 (Rv. 591207 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO | Giudizio di cassazione - Morte del domiciliatario - Conseguente inefficacia dell'elezione di domicilio - Notifica degli atti nei modi previsti per le ipotesi di mancata elezione di domicilio - Necessità - Notificazione dell'avviso d'udienza presso la cancelleria della Corte di Cassazione - Obbligatorietà.
Stato
decisa il 2006-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591207-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO

Nel giudizio di cassazione, la morte del domiciliatario del ricorrente, - ipotesi ben diversa da quella della morte dell'unico difensore, che incide negativamente sull'esercizio del diritto di difesa e sull'integrità del contraddittorio(con la conseguenza che la causa dev'essere rinviata a nuovo ruolo con comunicazione alla parte personalmente, ai fini di consentirle di munirsi di nuovo difensore) - determina, ai sensi dell'art. 141, quarto comma, cod. proc. civ., l'inefficacia dell'elezione di domicilio, con la conseguenza che la notifica degli atti va eseguita nei modi previsti per le ipotesi nelle quali non vi sia stata elezione di domicilio e quindi l'avviso d'udienza va notificato presso la cancelleria della Corte di cassazione ai sensi del secondo comma dell'art. 366 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)