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Sez. 2, Sentenza n. 1590 del 03/06/1974 (Rv. 369765 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NOTIFICAZIONE - NULLITA - SANATORIA - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - AMMISSIBILITA ANCHE IN APPELLO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369765-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NOTIFICAZIONE - NULLITA - SANATORIA - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - AMMISSIBILITA ANCHE IN APPELLO - CONDIZIONI.*

La nullita della notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio e sanabile con effetto ex tunc sia a seguito della Costituzione della parte cui l'atto e diretto sia per effetto della rinnovazione della notificazione disposta a norma dell'art 291 cod proc civ, le cui Disposizioni sono applicabili anche nel giudizio di appello. Presupposto dell'applicazione del citato art 291 cod proc civ e la nullita della notificazione (consegna dell'atto con violazione delle norme in ordine alla Competenza degli ufficiali giudiziari e degli agenti postali, ovvero in ordine al luogo di consegna dell'atto o alle persone legittimate a ricevere) con esclusione di tutte le ipotesi di inesistenza della notificazione. (V 3808'69, mass n 344116).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)