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Sez. 2, Sentenza n. 6377 del 26/11/1988 (Rv. 460711 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE - SOTTOSCRIZIONE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - MANCANZA - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460711-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE - SOTTOSCRIZIONE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - MANCANZA - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - ESCLUSIONE.*

È inesistente la notificazione qualora, nell'originale dell'atto da notificare, la relazione manchi della sottoscrizione dello ufficiale giudiziario con la conseguenza che non può disporsi la rinnovazione della notificazione dell'atto (nella specie ricorso per Cassazione) ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., in base al quale possono essere sanate "ex tunc", per rinnovazione disposta dal giudice, soltanto le nullità della notificazione e quindi quelle contemplate dall'art. 160 cod. proc. civ., nonché quelle riguardanti la Competenza degli ufficiali giudiziari, il luogo della consegna o le persone legittimate alla ricezione dell'atto. (V 1590/74, mass n 369765; (V 3808/69, mass n 344116).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)