Sez. 3, Sentenza n. 5712 del 21/03/1983 Ud. (dep. 15/06/1983) Rv. 159559 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - REATO DI COSTRUZIONE SENZA LICENZA - NATURA DI REATO PERMANENTE - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA.*
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - REATO DI COSTRUZIONE SENZA LICENZA - NATURA DI REATO PERMANENTE - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA.*
Il reato di costruzione senza licenza deve considerarsi permanente poiché la condotta dell'agente non si esaurisce con l'inizio dei lavori, ma si protrae per tutta la durata di essi. Infatti, la permanenza cessa con l'ultimazione dei lavori, con la desistenza volontaria, per la sopravvenuta impossibilità di compiere l'Azione antigiuridica, oppure con la sentenza di primo grado. (Conf mass n 099426; (Conf mass n 108833; (Conf mass n 113838; (Conf mass n 117811; (Conf mass n 140407; (Conf mass n 146080).*
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)