Sez. 3, Sentenza n. 2365 del 15/12/1969 Ud. (dep. 31/01/1970) Rv. 113838 - 01
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE -COSTRUZIONE SENZA LICENZA E PROSECUZIONE DEI LAVORI NONOSTANTE L'ORDINE DI SOSPENSIONE - REATO PERMANENTE - CAUSE DI CESSAZIONE DELLA PERMANENZA.*
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE -COSTRUZIONE SENZA LICENZA E PROSECUZIONE DEI LAVORI NONOSTANTE L'ORDINE DI SOSPENSIONE - REATO PERMANENTE - CAUSE DI CESSAZIONE DELLA PERMANENZA.*
Il reato di costruzione senza licenza e in ispreto della ordinanza di sospensione di lavori deve considerarsi permanente in quanto l'attivita dell'agente non si esaurisce con l'inizio dei lavori, ma si protrae per tutta la durata dei medesimi. La permanenza cessa con la cessazione della condotta volontaria del soggetto passivo oppure per la sopravvenuta impossibilita di compiere l'Azione antigiuridica. (Conf 113311, 112628, 112608, anno 1969, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)