Sez. 3, Sentenza n. 7859 del 28/04/1983 Ud. (dep. 05/10/1983) Rv. 160410 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - REATO DI COSTRUZIONE SENZA LICENZA - NATURA DI REATO PERMANENTE - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA.*
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - REATO DI COSTRUZIONE SENZA LICENZA - NATURA DI REATO PERMANENTE - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA.*
Il reato di costruzione senza il preventivo rilascio di concessione edilizia, di cui all'art. 17 lett. B) legge 28 gennaio 1977, n. 10, sull'edificabilità dei suoli, ha natura permanente. Il legislatore, infatti, ha impiegato l'espressione "esecuzione dei lavori" perché questa si estende dall'avvio o inizio al completamento dell'opera. Pertanto il reato sorge già con la preparazione materiale del terreno a scopo edilizio e si esaurisce con la fine dei lavori anche se l'opera non viene più completata per desistenza volontaria o coatta da parte dell'autorità. (Conf mass n 159559; (Conf mass n 113838; (Conf mass n 111469; (Conf mass n 108833).*
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)