Sez. 4 - , Sentenza n. 33260 del 09/07/2019 Ud. (dep. 24/07/2019) Rv. 276689 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova – Provvedimento di rigetto - Proseguimento del giudizio - Incompatibilità del giudice - Esclusione - Ragioni.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE
Il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, di cui all'art. 464-quater cod. proc. pen., non determina l'incompatibilità del giudice nel giudizio che prosegua con le forme ordinarie, trattandosi di decisione adottata nella medesima fase processuale che non implica una valutazione sul merito dell'accusa ma esclusivamente una delibazione sull'inesistenza di cause di proscioglimento immediato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. nonché una verifica dell'idoneità del programma di trattamento e una prognosi favorevole di non recidiva.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 quater CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)